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Evitata espulsione del locatario!

Evitata espulsione del locatario!

Kanzlei König è stato in grado di dimostrare in una causa civile che una risoluzione non era ammissibile sulla base di un ritardo nel pagamento ai sensi dell’art. 257d del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). Con ordinanza del 23 maggio 2023, un tribunale di primo grado ha stabilito che la richiesta di espulsione del locatore non doveva essere accolta.

L’art. 257d cpv. 1 frase 1 CO prevede che il locatore possa fissare un termine di pagamento per il locatario, se quest’ultimo è in ritardo con il pagamento dell’affitto dovuto e avvertirlo che, scaduto infruttuosamente questo termine, il rapporto di locazione sarà disdetto. Se il locatario non paga l’affitto dovuto entro tale termine, il locatore può di conseguenza recedere dal contratto di locazione (cfr. art. 257d cpv. 2 CO).

Nel procedimento di sfratto, Kanzlei König ha spiegato, sulla base di prove di connessione e di una corrispondenza via e-mail tra il locatore e il locatario, che sebbene il locatario non abbia pagato l’affitto dovuto entro il termine stabilito dall’art. 257d cpv. 1 frase 1 CO, le parti hanno concordato un ulteriore periodo dopo la scadenza di tale termine. Il locatore ha quindi rescisso il contratto durante un «secondo» termine concesso. Non era quindi possibile invocare la disdetta per ritardo di pagamento ai sensi dell’art. 257d CO.

Kanzlei König vi fornisce consulenza e vi assiste nelle questioni di diritto contrattuale.

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