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Abbandono del procedimento penale in applicazione del principio «in dubio pro duriore»

Abbandono del procedimento penale in applicazione del principio «in dubio pro duriore»

Nel febbraio 2023, un pubblico ministero ha disposto l’abbandono del procedimento nei confronti di un imputato che, nell’ottobre 2022, era stato accusato di aver violato le norme della circolazione ai sensi della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01). L’imputato era rappresentato da Kanzlei König.

Il pubblico ministero ha disposto l’abbandono del procedimento in base all’art. 319 cpv. 1 lett. a del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0). Questa disposizione prevede che il pubblico ministero possa disporre l’abbandono del procedimento se non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa. Secondo il Tribunale federale, l’abbandono deve avvenire in linea di principio «solo in caso di chiara inapplicabilità della pena o di evidente mancanza di requisiti procedurali» (sentenza del Tribunale federale del 10 aprile 2017, 6B_698/2016, E. 2.3. con riferimenti). L’Art. 319 cpv. 1 lett. a del CPP afferma il principio del caso di dubbio (in latino «in dubio pro duriore», cfr. Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 1273).

Nell’applicazione del principio «in dubio pro duriore», il pubblico ministero ha un ambito di discrezione (sentenza del Tribunale federale del 10 giugno 2021, 6B_1164/2020, E. 2.1. con riferimenti). Nel caso in questione, nell’ambito della procedura d’opposizione, è stato possibile sollevare dubbi importanti sulla colpevolezza dell’imputato attraverso la presentazione dei fatti dal punto di vista dell’imputato stesso e con riferimento alle dichiarazioni dei testimoni coinvolti.

Kanzlei König vi fornisce consulenza e vi assiste nelle questioni di diritto penale.

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